CONGEDO STRAORDINARIO LEGGE 104.
Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.
A CHI E’ RIVOLTO:
• coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravita;
• padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
• figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
• fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
• parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
NON SPETTA A:
• i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
• i lavoratori a domicilio;
• i lavoratori agricoli giornalieri;
• i lavoratori autonomi;
• i lavoratori parasubordinati;
• i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.
DECORRENZA E DURATA:
La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione, è possibile richiedere fino ad un massimo di due annidi congedo straordinario. Anche in presenza di più disabili, il periodo massimo di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa è di massimo 2 anni.
Il beneficio è frazionabile anche a giorni, mesi o settimane. Affinché non vengano conteggiati giorni festivi è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l’altro di fruizione. Non si conteggiano le giornate di ferie, malattia, festività e i sabati che cadono tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa del lavoro.
Il congedo straordinario e i permessi retribuiti per assistere familiari disabili non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore (REFERENTE UNICO) per l’assistenza della stessa persona disabile, eccetto per i genitori di un figlio disabile che possono usufruire del congedo.
QUANTO SPETTA:
L’indennità corrisponde alla retribuzione ricevuta nell’ultimo mese di lavoro.
I periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione delle ferie, tredicesima e TFR, si matura però l’anzianità contributiva.
DECADENZA:
Non si ha diritto all’indennità nel caso in cui sia scaduto il verbale della L.104 o se al rinnovo non viene riconfermato
La domanda è preferibile inviarla tramite patronato, i tempi di lavorazione del provvedimento sono di 30 giorni.
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